Per comprendere la sentenza della Corte costituzionale sulla vicenda Bartolozzi occorre distinguere fatti diversi: quelli risalenti al gennaio del 2025, contestati ai ministri Nordio e Piantedosi e al sottosegretario Mantovano, in rapporto alla scarcerazione di Almasri (rifiuto di atti d’ufficio e favoreggiamento personale); quelli successivi, risalenti al marzo dello stesso anno, contestati all’ex capo di gabinetto di Nordio per false dichiarazioni al pm volte a coprire i reati ministeriali.
Questi fatti hanno dato origine a due distinti procedimenti. Il primo si è definitivamente fermato dopo che la Camera, un anno fa, ha negato l’autorizzazione a procedere prevista dalla Costituzione per i reati ministeriali. Questa garanzia costituzionale pone un argine tra i poteri dello Stato — esecutivo e giudiziario — consentendo al Parlamento di negare l’autorizzazione a procedere, con valutazione insindacabile, quando ritenga che gli imputati abbiano agito «per la tutela di un interesse del…
Per comprendere la sentenza della Corte costituzionale sulla vicenda Bartolozzi occorre distinguere fatti diversi: quelli risalenti al gennaio del 2025, contestati ai ministri Nordio e Piantedosi e al sottosegretario Mantovano, in rapporto alla scarcerazione di Almasri (rifiuto di atti d’ufficio e favoreggiamento personale); quelli successivi, risalenti al marzo dello stesso anno, contestati all’ex capo di gabinetto di Nordio per false dichiarazioni al pm volte a coprire i reati ministeriali.
Questi fatti hanno dato origine a due distinti procedimenti. Il primo si è definitivamente fermato dopo che la Camera, un anno fa, ha negato l’autorizzazione a procedere prevista dalla Costituzione per i reati ministeriali. Questa garanzia costituzionale pone un argine tra i poteri dello Stato — esecutivo e giudiziario — consentendo al Parlamento di negare l’autorizzazione a procedere, con valutazione insindacabile, quando ritenga che gli imputati abbiano agito «per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo».
La partita processuale si è così chiusa un anno fa, per i due ministri come per il sottosegretario, concorrente nei reati contestati a seguito della scarcerazione di Almasri. L’autorizzazione a procedere, come la Consulta ha chiarito, è infatti necessaria anche nei confronti dei concorrenti nei reati ministeriali e cioè di quanti, pur non essendo ministri, apportino un contributo alla realizzazione di un reato da parte loro.
Qui viene al pettine un primo nodo: l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex capo di gabinetto di Nordio non è stata richiesta perché alla stessa non è stato contestato un concorso nei reati ministeriali commessi a gennaio 2025, bensì un diverso e successivo fatto: le false dichiarazioni al pubblico ministero che indagava su quei fatti precedenti. Nel sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, la Camera ha lamentato come, omettendo di contestare a Bartolozzi il concorso nei reati ministeriali di gennaio 2025, è stata elusa la garanzia dell’autorizzazione a procedere.
La Consulta, senza poter entrare nel merito di una (mancata) contestazione, pur prospettata dalla Procura al Tribunale dei ministri, ha rilevato un vizio procedurale: valorizzando il «principio costituzionale di leale collaborazione» tra Parlamento e autorità giudiziaria ha affermato, per la prima volta, l’esistenza di un dovere di motivare e comunicare al Parlamento le ragioni della ritenuta esclusione del concorso di un terzo nel reato ministeriale, in modo che il Parlamento possa sollevare un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato ove ritenga violate le proprie prerogative costituzionali. Le garanzie ne escono così rafforzate, contro possibili elusioni derivanti da scelte dell’autorità giudiziaria.
Ciò non interessa però — ecco il secondo nodo del caso Almasri venuto al pettine della Consulta — le false dichiarazioni del marzo 2025. La tesi della Camera, volta a estendere l’autorizzazione a procedere anche ai reati connessi a quelli ministeriali, è stata respinta: la natura eccezionale delle guarentigie politiche impone una stretta interpretazione della legge, chiara sul punto, e impedisce l’ampliamento dell’area delle immunità costituzionali. D’altra parte — osserva la Consulta — per tutelare esigenze di riservatezza istituzionale esiste lo strumento del segreto di Stato (che nel caso di specie non è stato però opposto). Per procedere nei confronti di Bartolozzi per i diversi fatti del marzo 2025 (false dichiarazioni al pm), insomma, non serviva e non serve l’autorizzazione a procedere.
Quali gli scenari ora? Sul piano politico-costituzionale l’obbligo di leale collaborazione tra poteri dello Stato, cardine della decisione della Consulta, potrebbe portare il Tribunale dei ministri a esplicitare le ragioni per le quali non ha ritenuto configurabile il concorso di Bartolozzi nei reati dei ministri, con successiva comunicazione alla Camera ed eventuale ritorno alla Consulta per un nuovo conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Sul piano giudiziario nel procedimento a carico di Bartolozzi potrebbe essere contestata, oltre alla falsità delle dichiarazioni, la violazione del diritto di difesa, per essere stata la stessa chiamata dalla Procura come testimone, con obbligo di dire il vero, e non come indagata per concorso nel reato ministeriale. La partita, politica e giudiziaria, resta insomma aperta.