Il passeggero si ammala prima del volo? L’Authority: “Scarse tutele dalla legge”
di Aldo FontanarosaROMA – Il nostro aereo partirà domani. Ma, alla vigilia di questo viaggio di lavoro o di una vacanza, ci prendiamo una brutta influenza o il Covid. Una storta in strada non ci fa camminare. Magari ci siamo ustionati una mano cucinando in casa. Alla fine, un imprevisto di salute ci impedisce di imbarcarci.
La mancata partenza non è certo colpa nostra, al contrario. E un certificato medico, vero, puntuale, potrebbe facilmente accertare l’impossibilità al decollo. Eppure – avverte adesso il nostro Garante dei Trasporti (l’Autorità Art) – tutele insufficienti arrivano in nostro aiuto, dalle norme europee e dalle italiane.
Il regolamento comunitario 261 del 2004 protegge il passeggero in altri casi: quando il volo viene cancellato, se parte in forte ritardo e nel caso di un imbarco negato. In tutti questi scenari, il Garante stesso può essere richiesto di una mediazione gratuita. Mediazione che invece il Garante non può tentare quando la mancata partenza è causata dalla malattia.
Il viaggi…
ROMA – Il nostro aereo partirà domani. Ma, alla vigilia di questo viaggio di lavoro o di una vacanza, ci prendiamo una brutta influenza o il Covid. Una storta in strada non ci fa camminare. Magari ci siamo ustionati una mano cucinando in casa. Alla fine, un imprevisto di salute ci impedisce di imbarcarci.
La mancata partenza non è certo colpa nostra, al contrario. E un certificato medico, vero, puntuale, potrebbe facilmente accertare l’impossibilità al decollo. Eppure – avverte adesso il nostro Garante dei Trasporti (l’Autorità Art) – tutele insufficienti arrivano in nostro aiuto, dalle norme europee e dalle italiane.
Il regolamento comunitario 261 del 2004 protegge il passeggero in altri casi: quando il volo viene cancellato, se parte in forte ritardo e nel caso di un imbarco negato. In tutti questi scenari, il Garante stesso può essere richiesto di una mediazione gratuita. Mediazione che invece il Garante non può tentare quando la mancata partenza è causata dalla malattia.
Il viaggiatore può strappare qualcosa – nell’immediato – soltanto se la compagnia aerea lo prevede nelle condizioni contrattuali che accettiamo al momento dell’acquisto del biglietto
Le condizioni contrattuali
Al di là della malattia, il Garante dei Trasporti individua un’altra falla nelle regole a nostra protezione. Pensiamo al check-in. Se non riesce a completarlo alle condizioni che la compagnia fissa, allora il viaggiatore può essere costretto a versare un supplemento ingiusto e faticherà a chiedere ragione dell’aggravio.
Sia nel primo caso (mancata partenza per un malanno o un infortunio) e sia nel secondo (stangata al check-in), la persona può certamente avviare un contenzioso con il vettore aereo. Ma una delle strade possibili – complessa e costosa – porta davanti a un vero e proprio giudice, ordinario o di pace. Un’altra strada – faticosa – porta alle associazioni dei consumatori, che valuteranno se avviare un dialogo con il vettore.
Il mediatore
In entrambi gli scenari, il passeggero non può beneficiare invece della Adr, la Alternative Dispute Resolution, che è la risoluzione alternativa delle controversie davanti al Garante. In sostanza, non ha diritto di usare la piattaforma gratuita Conciliaweb e appellarsi al Garante dei Trasporti per presentare un reclamo o una richiesta di rimborso.
Non può confidare insomma sulla mediazione gratuita del Garante che, in casi diversi, quelli previsti esplicitamente dal regolamento europeo, si fa carico di favorire un accordo amichevole tra compagnia aerea e viaggiatore.